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EU Inc in Italia: impatto sulle forme societarie esistenti

EU Inc e la Srl convivono: cosa cambia in Italia per startup, incentivi nazionali e residenza fiscale, e su cosa serve davvero la consulenza professionale.

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17 settembre 2026 · 6 min di lettura

EU Inc in Italia: impatto sulle forme societarie esistenti

EU Inc in Italia: cosa cambia per Srl, startup e professionisti

EU Inc è la nuova forma societaria europea proposta dalla Commissione europea il 18 marzo 2026, costituibile online e valida in tutti gli Stati membri. La domanda che si pongono founder e commercialisti italiani è naturale: che cosa succede alla Srl, alle startup innovative e agli incentivi nazionali già esistenti? La risposta breve è che nulla viene sostituito, ma qualcosa cambia nel modo di impostare un progetto con ambizioni europee.

EU Inc e la Srl: convivono o si escludono?

EU Inc e la Srl convivono, nel senso che sono due forme giuridiche alternative tra cui scegliere, non due passaggi dello stesso percorso. Il 28° regime è un sistema di regole europee che si aggiunge ai 27 ordinamenti nazionali senza sostituirli, quindi la Srl resta pienamente utilizzabile e nessuna società esistente sarà obbligata a cambiare forma giuridica.

Va chiarito subito un equivoco frequente: per aprire una EU Inc non serve avere già una Srl, né una qualsiasi altra società. Come illustrano gli studi legali che hanno analizzato il testo, tra cui Liedekerke, la costituzione può avvenire da zero su iniziativa di una o più persone, fisiche o giuridiche, esattamente come accade oggi quando si costituisce una società nazionale. La trasformazione di una società esistente (per conversione, fusione o scissione) è soltanto una delle strade possibili, pensata per chi è già operativo. Un founder italiano che parte da un'idea potrà quindi scegliere direttamente la forma europea, senza costituire prima una Srl e senza doverne mantenere una in parallelo.

Le differenze tra i due percorsi sono sostanziali, e spiegano in quali casi l'alternativa europea può avere senso.

AspettoSrl italianaEU Inc (proposta)
Fonte normativaCodice civile italianoRegolamento europeo, uguale nei 27 Stati
CostituzioneAtto pubblico notarileProcedura digitale, con statuto modello o su misura
Costi e tempiOnorario notarile, imposte e diritti cameraliMassimo 100 euro in 48 ore, ma solo con statuto modello
Capitale minimo10.000 euro (1 euro per la Srls)Nessuno, anche pari a zero
ValiditàOrdinamento italianoRiconoscimento automatico in tutta l'Unione
FiscalitàItalianaItaliana o dello Stato di registrazione

Proprio sui costi conviene però evitare un confronto troppo netto. Il tetto di 100 euro e il termine di 48 ore valgono soltanto per la procedura rapida, quella che utilizza lo statuto modello europeo. Come rileva l'analisi pubblicata sull'Oxford Business Law Blog, chi adotta uno statuto su misura esce dal percorso accelerato: il termine si allunga a cinque giorni e il tetto di spesa non si applica più, perché tornano in gioco il controllo notarile e le relative tariffe. Il risparmio sulla costituzione è quindi pieno per le società standard, molto più contenuto per chi ha bisogno di clausole personalizzate (patti tra soci, classi di azioni dedicate, governance particolari), cioè per buona parte dei progetti destinati a raccogliere capitali.

Sul piano degli incentivi la situazione è chiara: come precisa il Servizio Nuove Imprese di Unioncamere, EU Inc non nasce per sostituire né per modificare gli strumenti italiani dedicati a startup e PMI innovative, disciplinati dalla legge 193/2024 e dalla legge 162/2024. Un'impresa italiana potrà quindi valutare la forma europea per l'espansione all'estero senza perdere l'accesso alle agevolazioni nazionali previste per la propria attività in Italia.

Resta un punto critico, sollevato in Italia dai giuristi Gian Domenico Mosco e Sara Lopreiato sulle pagine de lavoce.info: se il regolamento continuerà a rinviare al diritto nazionale per le materie non disciplinate, le stesse regole rischiano di essere interpretate in modo diverso nei 27 Stati membri, riaprendo di fatto quella concorrenza tra ordinamenti che la riforma vorrebbe superare. È uno dei nodi ancora aperti nel negoziato.

Come costituire una società nell'Unione Europea?

Oggi per costituire una società nell'Unione europea occorre scegliere uno Stato membro e seguirne le regole nazionali, perché una forma societaria unica europea per le piccole imprese non esiste ancora. In Italia, ad esempio, la Srl si costituisce con atto pubblico davanti a un notaio, che deposita l'atto nel registro delle imprese: è con l'iscrizione che la società acquisisce personalità giuridica. Capitale minimo, contenuto obbligatorio dello statuto e adempimenti successivi sono fissati dal codice civile, e ogni altro Stato membro ha un proprio sistema equivalente ma diverso.

È esattamente questa frammentazione che la proposta della Commissione europea punta a superare. Secondo i dati citati dalla Commissione, un imprenditore che voglia operare in più Paesi si confronta oggi con 27 sistemi nazionali e oltre 60 forme societarie, con tempi che possono arrivare a settimane o mesi per ciascuna costituzione.

Quando il regolamento sarà in vigore, costituire una società europea significherà presentare una domanda digitale attraverso un'interfaccia centrale europea basata su BRIS (il sistema di interconnessione dei registri delle imprese), adottare uno statuto modello o su misura, superare un controllo preventivo di legalità e ottenere l'iscrizione nel registro dello Stato membro scelto. Un dettaglio rilevante per il contesto italiano: il controllo di legalità potrà essere affidato dagli Stati a un'autorità amministrativa, giudiziaria oppure notarile, quindi il ruolo del notaio non è destinato a sparire automaticamente. Va ricordato che il testo non è ancora legge e diventerà applicabile dodici mesi dopo l'entrata in vigore, dopo il voto favorevole del Parlamento europeo del 20 gennaio 2026 (492 voti a favore, 144 contrari e 28 astensioni) e in attesa dell'accordo finale con il Consiglio.

Servizi professionali per la costituzione di società all'estero in UE?

I servizi professionali per costituire una società in un altro Stato dell'Unione europea esistono già oggi e comprendono studi legali, commercialisti e società di consulenza specializzate, che si occupano di scelta della forma giuridica, redazione dello statuto, rapporti con notai e registri locali e adempimenti fiscali successivi. La proposta EU Inc non elimina questo bisogno di assistenza: lo sposta, perché riduce la complessità societaria ma lascia intatta quella fiscale e giuslavoristica.

Il punto che merita più attenzione, e che spesso viene trascurato nelle offerte commerciali di costituzione all'estero, riguarda la residenza fiscale. Dal 2024, per effetto della riforma introdotta con il decreto legislativo 209/2023, l'articolo 73 del TUIR considera una società fiscalmente residente in Italia quando per la maggior parte del periodo d'imposta si trova nel territorio dello Stato, in via alternativa, la sede legale, la sede di direzione effettiva (cioè il luogo in cui vengono assunte in modo continuo e coordinato le decisioni strategiche) oppure la gestione ordinaria in via principale. Registrare una società in un altro Stato membro, quindi, non sposta di per sé la tassazione se l'impresa continua a essere diretta dall'Italia.

In parole semplice

Costituire una società europea in un altro Stato membro non significa pagare le tasse lì. Se le decisioni e la gestione quotidiana restano in Italia, per il fisco italiano la società è residente in Italia e vi paga le imposte.

Nel valutare un servizio professionale conviene quindi verificare che l'analisi non si fermi alla costituzione, ma copra la residenza fiscale della società e delle persone coinvolte, gli obblighi dichiarativi in Italia, il trattamento dei dipendenti (il diritto del lavoro resta nazionale, come conferma l'analisi dello studio Eubelius) e la sostanza economica dell'operazione. Per i commercialisti italiani, questo è il vero terreno di lavoro che la forma societaria europea apre: non tanto la registrazione, che diventerà rapida e standardizzata, quanto la consulenza su dove collocare direzione, persone e attività, e su come coordinare la nuova forma con gli incentivi e gli obblighi previsti dall'ordinamento italiano.

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EU-INC Italia

Contenuto a cura della redazione di EU-INC Italia, progetto editoriale indipendente dedicato al nuovo regime societario europeo.

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